Con 40 anni di contributi un dipendente pubblico, con decisione unilaterale dell’amministrazione pubblica, potrà essere collocato a riposo: questa è una delle novità introdotte dalla legge 102/2009 di conversione del “decreto anticrisi del 1° luglio 2009 n. 78”.
La legge ha modificato la norma prevista dalla legge 15/2009 sostituendo la frase da “anzianità di servizio effettivo” con “anzianità contributiva”. Con la norma contenuta nella legge 15/2009 un dipendente pubblico poteva essere licenziato con la maturazione dei 40 anni di servizio effettivo non computando nel calcolo i periodi di contribuzione figurativa o di riscatto, quali il servizio militare o il riscatto laurea.
Con le modifiche apportate si dovranno calcolare gli anni di servizi contributivi a prescindere dal numero di anni di servizio.
All’articolo 17 della legge 102/2009:
Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni […] possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri […], risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi […].
Come prevede la nuova norma, la facoltà di licenziamento può essere esercitata nel periodo 2009-2011 rispettando il preavviso dei sei mesi e il collocamento a riposo deve coincidere con la “finestra” pensionistica dato che la legge intende garantire la continuità economica e contributiva.
Dal 1° gennaio 2010 la norma entra a pieno regime con l’obiettivo primario di svecchiare l’apparato burocratico dello stato.
La norma è applicabile a tutto il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, compreso i dirigenti, con l’esclusione dei magistrati, dei professori universitari e dei dirigenti medici responsabili di una struttura complessa.
Inoltre in base al comma 35-novies dovranno essere individuati precise regole e soprattutto modalità attuative per alcune particolari categorie di lavoratori:
con appositi decreti […] sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.