Per il mese di luglio possono meritarsi il sospirato riposo tutti i lavoratori che hanno raggiunto quota 95, in caso di lavoratori subordinati con una età minima di 59 anni, o di 96 se lavoratori autonomi con una età anagrafica di 60 anni per le donne o di 65 per gli uomini: condizione essenziale è il raggiungimento del requisito entro l’anno scorso.
Per usufruire di questa possibilità il lavoratore dipendente deve rassegnare le sue dimissioni e inoltrare all’ente la relativa domanda entro il primo semestre 2011, mentre non è necessario per il lavoratore autonomo cessare la sua attività.
L’opportunità di luglio è dedicata ancora a chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2010, mentre dal 1 gennaio 2011 entra in vigore il nuovo sistema costituito dalla finestra mobile o a scorrimento che fissa la decorrenza del pensionamento di anzianità o di vecchiaia dopo 12 mesi, nel caso dei lavoratori dipendenti, e dopo 18 mesi nel caso dei lavoratori autonomi.
Non solo, la nuova finestra mobile si applica anche nei confronti dei soggetti autorizzati ai versamenti volontari prima del luglio 2007 i quali possono accedere alla pensione di anzianità con i vecchi requisiti (57 anni di età e 35 di contributi).
Tra la nuova finestra mobile e il nuovo sistema delle quote diventa sempre più difficile raggiungere il sospirato traguardo; in effetti, chi non ha la fortuna di possedere 40 anni di contributi deve rispettare il sistema delle quote fissato a 96 per i lavoratori dipendenti, 35 anni di contributi e 61 anni di età anagrafica o 36 anni di contributi con 60 anni di età, o di 97 se autonomi.
Ricapitolando, per usufruire della pensione con la finestra di luglio 2011 è necessario dimostrare, se lavoratore dipendente, di possedere 59 anni di età anagrafica con 36 anni di contributi al fine di dimostrare una quota di 95 conseguiti entro il 31 dicembre del 2010.
Al contrario, un lavoratore autonomo deve aver raggiunto un’età minima di 60 anni con una quota pari a 96 entro il 30 giugno 2010.
Ricordiamo che i lavoratori con 40 anni di contribuzione al 31 dicembre 2010 possono andare in pensione senza il rispetto di alcuna quota.
Stesso discorso per chi ha 65 anni di età anagrafica, o 60 se donna, compiuti entro il 31 dicembre 2010 con almeno 20 anni di contributi.