L’invalidità al 100%, ovvero l’invalidità totale, indica l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere un lavoro proficuo che possa garantire un’idonea retribuzione.
In caso di invalidità al 100% per infermità fisica o mentale, il lavoratore può accedere alla pensione di inabilità per incompatibilità a lavoro proficuo se l’invalidità è accertata dal medico dell’Inps, il quale certifica la permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e retributiva.
Per accedere alla pensione di inabilità per incompatibilità a lavoro proficuo servono altri requisiti, quali *la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa, sia di lavoro dipendente che autonomo (se, ad esempio, iscritto alla gestione artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni); *la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori; *la cancellazione dagli albi professionali; *la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria per disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Se l’inabilità totale si verifica nel corso dell’attività lavorativa, ovvero durante il rapporto di lavoro, il lavoratore può avviare il percorso di accertamento dello stato di inabilità presso il medico dell’Inps e, dopo il riconoscimento dell’inabilità a lavoro proficuo, ottiene la pensione di inabilità per incompatibilità a lavoro proficuo e può interrompere il rapporto di lavoro.
La pensione di inabilità per incompatibilità a lavoro proficuo può essere revocata nel caso in cui il pensionato persegua un miglioramento delle sue condizioni di salute e, nel corso di una visita di controllo, non venga più riscontrata una percentuale di invalidità del 100%.
Per quanto riguarda il calcolo della pensione di inabilità per incompatibilità a lavoro proficuo, bisogna utilizzare il sistema retributivo, misto o contributivo, che è identico a quello utilizzato per l’assegno ordinario di invalidità, che spetta ai lavoratori che hanno una capacità lavorativa ridotta di un terzo.
Nel caso in cui non sia maturata l’anzianità contributiva, per il periodo che manca al raggiungimento dell’età pensionabile per gli inabili (55 anni o 60 anni), viene aggiunto un bonus contributivo che comunque non può far superare i 40 anni di anzianità. Sul tema leggi anche ”Pensioni invalidità, integrazione al minimo con sistema contributivo”.
L’anzianità contributiva maturata viene incrementata, per un massimo di 2080 contributi settimanali, dal numero di settimane che intercorrono tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile o di prepensionamento invalidi civili. Precisamente a *55 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini, per le pensioni concesse a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nel sistema retributivo o misto; *60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, per le pensioni concesse a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel sistema retributivo o misto; *60 anni sia per le donne che per gli uomini, per le pensioni determinate con il sistema di calcolo contributivo.
APPROFONDIMENTI
*Inps, la pensione di inabilità
*L’inabilità dopo l’assunzione