Approvata dal Senato e ora passa alla Camera e non conviene fare delle considerazioni mirate visto che il testo della manovra correttiva 2010 non è ancora definitivo.
Ad ogni modo è possibile però fare alcune considerazioni in tema previdenziale.
Infatti, il Senato ha chiuso definitivamente con il sistema delle finestre fisse previste in diversi periodi dell’anno: dalle quattro finestre rigide per le pensioni di vecchiaia e due per quelle di anzianità si passa ad una finestra mobile di 12 mesi, o 18 se lavoratori autonomi, con decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti.
Nella categoria di lavoratori autonomi rientrano gli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, e parasubordinati.
I liberi professionisti, in quanto titolari di cassa previdenziale, non rientrano nella riforma.
Il governo, secondo delle considerazioni di ragione tecnica, prevede di ottenere un risparmio di spesa che, a regime, è stato quantificato un 3,5 miliardi di euro nel 2013, mentre ci si aspetta un risparmio sensibilmente inferiore, circa 360 milioni di euro, nel 2011.
Le nuove regole non si applicano ai lavoratori in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 aprile 2010 e a quelli che al 31 maggio 2010 sono titolari di prestazioni a carico dei fondi di solidarietà di settore (per esempio i bancari).
In particolare, i lavoratori che hanno già maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia (età e contributi) ovvero che li matureranno entro il 31.12.2010 o quelli che erano in bonus.
Tra le categorie di lavoratori che sono esclusi ci sono anche quelli che avevano già maturato il diritto per accedere a pensione di anzianità (età, contributi e finestra) ma che ancora non l’hanno richiesta ovvero coloro che matureranno i requisiti (età e contributi) per la pensione di anzianità entro il 31.12.2010 o i lavoratori che al 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e anzianità contributiva entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, anche dopo il 1° gennaio 2011.
Non solo, anche i lavoratori collocati in mobilità (nei limiti di diecimila soggetti) sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e i prepensionamenti ex articolo 37 legge 416/81: per tali tipologie rimane invariato l’attuale sistema che prevede la decorrenza del trattamento di pensione dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Come hanno posto in evidenza le organizzazioni sindacali, tra cui l’Associazione Bancaria Italiana o ABI, la quota delle diecimila domande è irrisoria e non fotografa la realtà.