Proprio in questi giorni è in discussione una proposta del governo in materia di lavoro usurante che attinge all’attuale normativa ma mai fino in fondo realmente recepita.
Secondo gli attuali riferimenti, al momento del pensionamento è necessario che il lavoratore dimostri di aver svolto, secondo i criteri indicati dall’art. 1 legge n. 247/2007, nel periodo transitorio (che verrà definito con i previsti decreti legislativi), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa o a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa.
Il beneficio pensionistico consiste nella riduzione di 3 anni del requisito anagrafico minimo richiesto per l’accesso al pensionamento di anzianità, con un minimo inderogabile di 57 anni e un’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni. La norma non è operativa in quanto necessita dell’attuazione tramite previsti decreti legislativi.La legge introduce una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell’ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
Il disposto precisa che il lavoratore deve produrre la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l’esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all’assetto organizzativo dell’azienda.
Le Autorità, al fine di disciplinare il relativo procedimento accertativo possono ricorrere a verifiche ispettive che possono dar luogo anche a sanzioni amministrative.
In effetti, è possibile comminare una sanzione amministrativa in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dell’Amministrazione dell’articolazione dell’attività produttiva.
Non solo, è anche possibile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall’ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte.