Il correttivo alla legge finanziaria del 2010 ha apportato importanti novità per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi per quanto riguarda il diritto a percepire la pensione di anzianità e di vecchiaia dal primo gennaio del 2011.
In particolare, da quest’anno è possibile accedere al pensionamento attraverso un’unica finestra mobile dopo 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, dalla data di maturazione dei requisiti.
I lavoratori iscritti ad un fondo autonomo si vedranno spostare in avanti il diritto a percepire l’assegno di pensione per 18 mesi.
I lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione dopo un anno dalla data in cui sono maturati tutti i requisiti , ovvero tendendo conto età e contribuzione, per richiederla.
Al contrario, i lavoratori autonomi, ovvero quali artigiani o agricoltori, o gli iscritti alla gestione separata Inps e pensioni in totalizzazione avranno al sgradita sorpresa di accedere alla pensione dopo 18 mesi dalla data della maturazione dei requisiti.
Così, in sostanza, il sistema attuale delle quattro finestre per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità con 40 anni di contributi o quello delle due finestre per la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi continuerà ad applicarsi per alcune categorie di lavoratori.
In effetti, il nostro legislatore ha previsto che non saranno sottoposti al nuovo regime chi riesce a dimostrare di aver maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre del 2010 o i lavoratori dipendenti che erano in periodo di preavviso al 30 giugno del 2010 e che riescono a maturare il requisito di età e di contribuzione entro la data di cessazione dell’attività lavorativa.
Non solo, rimangono fuori i lavoratori che non hanno più la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa perché hanno perso l’abilitazione per raggiunti limiti di età: pensiamo agli autisti di mezzi pubblici.
Viene escluso dal provvedimento anche il personale scolastico e universitario con l’unica finestra del primo settembre.
Stesso discorso per la pensione di anzianità per il personale militare e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
Esiste poi la possibilità, nel limite delle 10.000 unità, per i lavoratori che si trovano in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 e che riescono a maturare i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità o che siano titolari di assegno straordinario al 31 maggio del 2010.