Dopo la manovra del 2010, o correttivo alla manovra finanziaria, che ha modificato di parecchio le diverse norme che regolavano l’accesso all’assegno pensionistico con decorrenza primo gennaio 2011, come l’introduzione della nuova finestra mobile, tanto da diventare, di fatto, come la manovra finanziaria 2011 per le pensioni, ecco un nuovo capitolo, ossia la nuova manovra finanziaria sulle pensioni che ha introdotto nuovi criteri e validi per l’anno 2011 e per quelli successivi.
Anche questo provvedimento ridefinisce alcune questioni e punta l’indice su sprechi, o presunti tali; in effetti, si interviene sul blocco totale o parziale (45%) della rivalutazione delle pensioni nel biennio 2012-2013, sull’aumento dell’età pensionabile delle donne del settore privato e sull’attesa di vita anticipando alcune decisioni in merito.
Con il recente provvedimento si è deciso che per le pensioni fino a tre volte il minimo, circa 1.428 lordi mensili, l’anno prossimo saranno rivalutate per intero, mentre l’assegno da tre a cinque volte il minimo, ovvero fino a 2.380 euro lordi mensili, saranno rivalutate al 100% fino a 1,428 euro mentre per l’ulteriore quota di pensione la rivalutazione sarà del 45% rispetto alla rivalutazione intera prevista. I titolari di assegni pensionistici superiori a 2.380 euro lordi sulla parte eccedente non avranno alcuna rivalutazione.
Così come le lavoratrici del pubblico impiego anche quelle del settore privato, malgrado le proteste del sindacato, dal 2020 andranno, con incrementi graduali, in pensione sempre più tardi fino ad arrivare a regime nel 2032 con 65 anni.
Non solo, tutte le pensioni che prevedono un’età minima per l’accesso – vecchiaia, assegno sociale e la pensione di anzianità con il sistema delle quote – dal 2014 dovranno tenere conto dell’aspettativa di vita: il governo ha previsto che in una prima fase l’aumento sarà di tre mesi. In sostanza, tra la finestra mobile e l’aspettativa di vita, dal 2014, non si potrà sapere quando si potrà andare in pensione.
In realtà, l’intera materia non è ancora chiara perché occorrerebbe leggere attentamente l’intero decreto del governo per scoprire ogni piccolo dettaglio.
Ad esempio, l’articolo 9, comma 6, interviene sull’aliquota della pensione ai superstiti o le nuove decisioni sull’invalidità civile. L’aliquota sarà ridotta in relazione all’età del defunto al momento del matrimonio e dalla differenza di età tra il dante causa e il coniuge superstite (se superiore ai 20 anni) e sarà del 10% per ogni anno di matrimonio mancante ai 10 anni.