La perequazione è un particolare sistema di calcolo utilizzato dagli istituti previdenziali per adeguare le pensioni sulla variazione del costo della vita.
È stato stabilito, attraverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 novembre 2009, il valore definitivo per il 2009 e previsionale per tutto il 2010 per l’adeguamento delle pensioni sulla base dei dati dell’Istituto Centrale di Statistica o Istat.
Secondo il decreto, con effetto dal 1° gennaio 2010, la percentuale di variazione per il calcolo della scala mobile delle pensioni è risultato pari a 0.7%, salvo conguaglio da computarsi alla fine dell’anno.
Di conseguenza tutte le pensioni INPS e quelle a carico di un fondo esclusivo o sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria, vale a dire anche le pensioni erogate a tutti i dipendenti pubblici dall’INPDAP, dovranno essere adeguate sulla base del valore pari a 0.7%.
La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni aventi decorrenza anteriore all’1/1/2010 e, sulla base del meccanismo stabilito dall’art. 69 della Legge 388/2000 e della modifica dettata dall’art. 5, comma 6 del D.L. 2.7.2007 n. 81, l’incremento è applicato nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura ridotta del 75% per le fasce di importo eccedenti il quintuplo del minimo.
Infatti, il comma 6 dell’articolo 5 (interventi in materia pensionistica) della legge 127/2007 dispone che
per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento.
Di conseguenza, l’adeguamento spetta per intero (0,7%) sull’importo di pensione mensile fino a 2.291 euro (pari a cinque volte il trattamento minimo riferito a dicembre 2009, 458,20 euro), mentre è ridotto, il 75% di 0,7%, a 0.53% per l’importo eccedente l’importo di 2.291,00 euro.
Non solo, il decreto ministeriale stabilisce in via definitiva nella misura del 3,2% l’aumento di perequazione automatica per l’anno 2009.
In questo modo, per la prima volta dall’introduzione di questo sistema, l’aumento definito per il 2009 è stato inferiore a quello fissato, in precedenza, valore pari a 3,3%, con conseguente applicazione da parte dell’INPS di un conguaglio relativo alla differenza di perequazione pari allo 0,1%.
Il calcolo dell’incremento è stato effettuato applicando le disposizioni dell’art. 34, commi 1, 2, 3, 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, dell’art. 69 della legge 388/2000 e dell’art. 5, comma 6 del decreto legge 2 febbraio 2007, n. 81, convertito dalla legge n. 127/2007.
Da ciò consegue che l’incremento per il 2010 deve essere calcolato su un importo pari al 3.2% e non quello fissato in precedenza, del 3.3%.
Non solo, sulla pensione erogata nel mese di gennaio 2010 si vedranno gli effetti dell’adeguamento.
Per i fruitori di assegno straordinario di sostegno al reddito settore Credito (VOCRED) al momento di cessazione dello stesso e di accesso alla pensione chiedo:
1) Viene applicata la perequazione sull’importo della “futura” pensione determinato al momento di accesso al fondo ?
2) In quale misura ?
3) Vengono sommate le percentuali di perequazione automatica scattate negli anni di permanenza al fondo e non applicate all’assegno ?