Il MIUR ha chiarito le disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 22 del 13 marzo 2012 attraverso la circolare 23 stabilendo le modalità operative per le cessazioni dal servizio dal 1 settembre 2012, evidenziando che Il termine finale per la presentazione della domanda, tramite la piattaforma Istanze On Line, è fissato al 30 marzo 2012.
Lo stesso termine si intende applicato anche nei confronti del personale che desideri cessare anticipatamente rispetto alla data finale indicata nel provvedimento di trattenimento in servizio e a quello che, non avendo raggiunto il limite di età o di servizio, voglia chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la funzione pubblica.
Il Ministero ricorda che per l’accettazione delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, nonché di trattenimento in servizio non è necessaria l’emissione di un provvedimento formale. Il rifiuto della domanda di trattenimento in servizio deve essere motivato per iscritto.
Non solo, entro 30 giorni dalla scadenza del termine del 2012, l’Amministrazione comunicherà l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un procedimento disciplinare e qualora l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.
Nella circolare si ricorda che il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011. Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento solo a decorrere dal 1 settembre 2013.
Si ribadisce che secondo le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l’accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità. Pertanto, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributi pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1/1/2012.