Il nostro Legislatore, per tentare di arginare il fenomeno delle pensioni di reversibilità, ha messo in cantiere diverse modifiche che incidono sull’erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità modificando l’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.
I presentatori della nuova proposta di legge mettono in evidenza che a causa di una rilevante differenza di età tra i coniugi, in caso di morte del pensionato o dell’assicurato, il deceduto lascia a beneficio del coniuge superstite un onere non indifferente a carico dell’erario.
In effetti, dal rapporto annuale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del 2005 era emerso che alla fine dell’anno le pensioni vigenti erano 18.028.599, di cui 3.631.017 pensioni di reversibilità, per un importo annuo complessivo di 23.488,142 milioni di euro. Rispetto all’anno precedente, l’INPS, sempre secondo la relazione allegata al provvedimento legislativo, aveva registrato un incremento di 17.978 trattamenti indiretti e superstiti, pari ad una spesa di 727,710 milioni di euro.I presentatori del nuovo provvedimentoo legislativo, pur mettendo in evidenza che la pensione di reversibilità nasce nel presupposto di una non autosufficienza economica del familiare superstite al fine di favorire una situazione di bisogno accertata e di garantire la continuità dei mezzi di sostentamento che il coniuge defunto sarebbe stato in grado di fornirgli, ritengono che occorre, per prima cosa, considerare la presenza di un coniuge superstite inabile al lavoro o, comunque, in età talmente avanzata da non consentirgli il reingresso nel mercato del lavoro.
I presentatori del nuovo provvedimento legislativa non ritengono plausibile che le casse previdenziali si accollino una prestazione di questo tipo che per la loro età anagrafica potrebbero ancora essere attivi nel mercato del lavoro.
L’idea è anche, e soprattutto, quello di arginare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni di comodo, che incidono pesantemente sui conti pubblici in quanto gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pensioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi
In sostanza, i legislatori intendono introdurre la cosiddetta differenza anagrafica, ovvero in caso di una differenza anagrafica tra i coniugi superiore a dieci anni, dei quali coniugi il deceduto abbia più di cinquanta anni e il superstite meno di quaranta, e qualora non ci sia prole, l’erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità sia sospesa fino a quando il coniuge superstite non raggiunga l’età anagrafica del coniuge deceduto, fissando comunque un limite massimo pari a sessanta anni.