È stata approvata dal Parlamento una legge che pone fine ad una ingiustizia; in effetti, grazie a questo provvedimento legislativo non ha diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all’indennità una tantum, i familiari supersiti condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del nostro codice in danno dell’iscritto o del pensionato. Non solo, quelli che si sono macchiati di questi delitti e sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta, perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.
Ci ha pensato la Commissione XI del Senato ad approvare il tutto e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento legislativo mira ad ad escludere dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, nonché dal diritto alla cosiddetta una tantum, con effetto retroattivo, i familiari superstiti condannati con sentenza passata in giudicato per omicidio del pensionato o dell’iscritto: in precedenza, l’ordinamento non prevedeva l’esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta del familiare superstite, nei casi in cui questi sia stato condannato per omicidio (articolo 575 del codice penale),
“Chiunque cagiona la morte di un uomo e’ punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.”
per omicidio preterintenzionale (articolo 584 del codice penale)
“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e’ punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.”
o morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (articolo 586 del codice penale) dell’avente diritto
“Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.”
Il provvedimento legislativo approvato dalle due Camere del Parlamento recepisce le indicazioni più volte espresse dalla Corte Costituzionale, ossia che la pensione di reversibilità o indiretta spetta ai superstiti iure proprio e non iure successionis, con la conseguenza che non si rilevano le ipotesi di indegnità a succedere previste dal codice civile.