Le modifiche stabilite dalla riforma lavoro sul contratto di lavoro intermittente vanno applicate subito.
I rapporti che non rientrano nelle nuove norme non avranno più effetto dopo un periodo transitorio di 12 mesi. Dal 18 luglio 2012, quindi, dovranno essere applicate subito le modifiche della riforma lavoro ai contratti di lavoro intermittente, molto importanti soprattutto per il loro utilizzo: dalla stipula del contratto alle chiamate dei lavoratori da effettuarsi dopo la data di entrata in vigore della legge.
La legge n. 92 del 2012 ha introdotto nell’ambito del contratto di lavoro intermittente l’obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro e modifiche nel campo di applicazione della prestazione di lavoro a chiamata.
Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione preventiva, i datori di lavoro devono ora comunicare via sms, fax, o email alla Direzione territoriale del lavoro la chiamata del lavoratore, singola o plurima nei 30 giorni. E devono farlo prima dell’inizio della prestazione lavorativa, pena una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro.
Per quanto riguarda le modifiche al campo di applicazione, è stata abrogata la norma che consentiva il libero utilizzo del contratto di lavoro intermittente nei periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese e dell’anno. E sono stati modificati i limiti di età: per le prestazioni di lavoro intermittente sono ammessi i lavoratori che abbiano meno di 24 anni o più di 55 anni.
La stessa legge n. 92 del 2012 prevede una disciplina transitoria all’art. 1 comma 21: “I contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, che non siano compatibili con le disposizioni di cui al comma 21 (le novità descritte finora), cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il Ministero nella circolare n. 18 del 2012 chiarisce alcuni aspetti relativi a questo periodo transitorio.
Trascorsi i 12 mesi dalla data in vigore della legge, quindi il 18 luglio 2013, i contratti incompatibili con le nuove norme del lavoro intermittente non saranno più validi. La conseguenza è che il contratto stipulato con un lavoratore di oltre 45 anni (precedente limite di età fino al 17 luglio 2012), e che comunque non abbia superato i 55 anni di età ovviamente (nuovo limite di età dal 18 luglio 2012), non avrà più validità e l’eventuale prestazione lavorativa resa in deroga al divieto sarà considerata in nero.