L’Agenzia delle Entrate, attraverso il provvedimento n. 2013/115039 dello scorso 30 luglio 2012, ha ampliato anche ai periti industriali il novero di soggetti che possono svolgere il ruolo di intermediari tra l’Agenzia delle Entrate e i soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione e affitto.
Infatti, l’Agenzia delle Entrate informa che è stato modificato il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 nella parte concernente le modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione.
In effetti, si è deciso di inserire anche, attraverso gli iscritti all’Albo professionale, i periti industriali e dei periti industriali laureati in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma associativa.
Grazie a questa decisione anche questi periti industriali possono svolgere il ruolo di intermediari ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131m ai soli fini dello svolgimento del servizio di registrazione telematica dei contratti di locazione e del versamento delle relative imposte.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate con questo provvedimento riconosce la capacità tecnica e organizzativa, svolgono un ruolo essenziale e importante nella diffusione e nell’applicazione delle nuove tecnologie che possono favorire i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
Ricordiamo che il perito industriale edile consegue la competenza a svolgere attività aventi lo stesso ambito di esercizio della professione “Geometra”, nel campo dell’edilizia” Cassazione Civile, 17 ottobre 1985, n. 5113), in ragione delle rispettive cognizioni e capacità tecniche desumibili dai rispettivi ordinamenti professionali (rispettivamente R.D. 275/1929, per i Periti Industriali e R.D. 274/1929, per i Geometri).
In particolare, la legge 2 febbraio 1974, n. 64 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1974 – intitolata “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, all’articolo 17, comma 2, riconosce la competenza alla progettazione di costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche all’ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.