La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto nuove disposizioni nell’ambito dei permessi di lavoro per infermità e disabilità di familiari, operando tagli ai pagamenti finora retribuiti secondo quanto previsto dalla Legge 104/1992.
Si precisa che la Legge 104/1992 concede ai dipendenti privati e pubblici tre permessi al mese retribuiti per prendersi cura di familiari con disabilità. La Legge di Stabilità 2013, invece, ridurrà del 50% la retribuzione per i giorni di permesso se il dipendente assiste un altro parente o congiunto.
Quindi, se il dipendente utilizza i tre giorni di permesso mensile esclusivamente per disabilità propria o per assistere i figli o il coniuge i permessi saranno retribuiti al 100%, mentre per l’assistenza a genitori con disabilità la retribuzione sarà ridotta del 50%.
La notizia non è ancora ufficiale e sembra che la nuova normativa sui permessi di lavoro per cura disabilità venga introdotta solo per i lavoratori pubblici: una discriminazione evidente che indubbiamente provocherà le giuste proteste da parte degli interessati.
Si ricorda, infatti, che con la Circolare INPS n. 32 marzo 2012 l’Istituto previdenziale aveva comunicato le nuove istruzioni su congedi e permessi di lavoro per infermità e disabilità.
Precisamente, l’articolo 3 della Circolare n.32 introduce nuove modalità per beneficiare del prolungamento del congedo parentale. Stabilisce, infatti, che i genitori di portatori di disabilità grave, alternandosi, possono fruire entro l’ottavo anno di vita di un prolungamento del congedo parentale fino a 3 anni, ivi comprensi i periodi normalmente previsti e hanno diritto ad una indennità economica pari al 30% della retribuzione anche in caso di prolungamento del periodo.
Anche in caso di permessi per l’assistenza a più persone disabili, l’articolo 6 del decreto legislativo n. 119/2011 indica i requisiti per richiedere i permessi di lavoro per infermità e disabilità, anche per l’assistenza di più persone disabili in situazione di gravità. Al comma 3 dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992 si stabilisce che
”il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
APPROFONDIMENTI
*Permessi disabili
*Chiarimenti Inps sulla disciplina congedi e permessi per l’assistenza a disabili