Con interpello n. 24/2012 il ministero del lavoro spiega che il riproporzionamento dei giorni di permesso mensili per l’assistenza a familiari disabili (tre giorni, stando alla legge n. 104/1992) scatta solo nel caso di prima richiesta ne lcorso del mese. Pertanto, se in uno stesso mese il lavoratore si trova a fruire anche di altre assenze giustificate e previste dalla legge (malattia, maternità, permesso sindacale, ferie, festività), il lavoratore stesso ha comunque diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensili, poiché aventi natura, funzione e caratteri diversi.
L’interpello era stato presentato da Federambiente (federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale), e riguardava le modalità di fruizione dei tre giorni mensili di permesso retribuiti previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992. Il ministero ricorda come tale permesso spetti al coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Con l’interpello, Federambiente chiedeva se fosse legittimo un eventuale riproporzionamento del diritto ai tre giorni di permesso in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei permessi avesse legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o di congedi a lui spettanti (quali, per esempio, permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.) e si fosse, pertanto, assentato dal lavoro durante il mese di riferimento, nonché se il dipendente che avesse inoltrato domanda di riconoscimento del diritto ai tre giorni di permesso per la prima volta nel corso del mese (ad esempio, il giorno 19) abbia diritto al riproporzionamento o il diritto ai tre giorni spetti comunque in misura intera.
Ebbene, il ministero ha affermato che nel caso in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi come quello sindacale, non può esser ritenuto giustificabile il riproporzionamento del diritto, in quanto trattasi comunque di assenze «giustificate», riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. Di contro, nelle ipotesi in cui il dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del mese appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti.