In caso di parto gemellare o plurimo la madre ha diritto al raddoppio dei permessi giornalieri per allattamento.
Quindi, se nascono due gemelli, la madre lavoratrice, durante il primo anno di vita dei bambini, ha diritto al doppio dei permessi giornalieri per allattamento. Tuttavia precisiamo che ha diritto a 4 ore o a 2 ore di permessi al giorno, a seconda che l’orario quotidiano di lavoro da lei svolto sia pari ad almeno 6 ore o inferiore alle 6 ore. E precisiamo ancora che nel caso nascessero tre gemelli, le ore non si triplicano ma si raddoppiano soltanto anche nel caso di parto plurimo.
Non solo la madre lavoratrice dipendente, anche il padre lavoratore dipendente ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento. In questa misura: la madre per tutte le ore che le spettano; il padre, invece, per la parte che eccede la misura ordinaria, quando la madre vi rinuncia. Comunque, si precisa che la madre può fruire dei permessi giornalieri per allattamento in misura rapportata alla sua qualifica di lavoratrice dipendente.
APPROFONDIMENTI IN CASO DI PARTE PLURIMO
Per il normale parto di un solo figlio il padre non può fruire delle ore aggiuntive. Per il caso di parto plurimo, invece, il padre può fruirne anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice dipendente e raddoppia anche per il padre il diritto ai riposi, quando la madre è lavoratrice autonoma o parasubordinata.
E poiché siamo in tema di casi plurimi, parliamo anche di affidamenti e adozione plurime. In base al Decreto Legislativo n. 151 del 2001, le disposizioni in materia di riposi giornalieri per allattamento della madre e del padre, e dei parti plurimi, sono valide anche nel caso di adozione o affidamento plurimo, ossia di più di un bambino.
Tuttavia, mentre per i figli biologici i genitori possono fruire dei riposi giornalieri solo quando termina il periodo di astensione obbligatoria post partum (in genere 3 mesi dopo il parto), il lavoratore o la lavoratrice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può fruire dei riposi giornalieri già dal giorno successivo all’ingresso del bambino nell’anagrafica della nuova famiglia, invece del congedo di maternità o del congedo di paternità che spettano anche normalmente in caso di adozione o affidamento.