I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento, esattamente come i genitori naturali.
In base al Decreto Legislativo n. 119 del 2011, dall’11 agosto 2011 i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri per allattamento entro il primo anno dall’ingresso del minore nell’anagrafica della nuova famiglia, invece che entro il primo anno di vita del bambino (D. Lgs. 151 del 2001).
I dipendenti pubblici, se assegnati ad altra sede temporaneamente, possono usufruire dei riposi orari per allattamento entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nell’anagrafica della famiglia, indipendentemente dall’età del bambino.
Inoltre, il lavoratore o la lavoratrice che abbia adottato o preso in affidamento un minore può utilizzare i riposi giornalieri a partire dal giorno successivo all’ingresso del bambino nell’anagrafica della nuova famiglia, in sostituzione del congedo di maternità o del congedo di paternità, al quale pure ha diritto anche in caso di adozione o affidamento.
In caso di affidamento e adozioni plurime, i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei permessi giornalieri come nel caso dei parti plurimi di cui parleremo in seguito. (Decreto Legislativo n. 151 del 2001). A questo proposito l’Inps ha precisato che, in caso di adozione o affidamento di bambini anche non fratelli, entrati nell’anagrafica di famiglia anche in date diverse, i genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo, come i genitori naturali.
Una coppia di lavoratori dipendenti che abbia in adozione o affidamento un minore proprio nel periodo in cui hanno diritto ai permessi giornalieri per allattamento di un figlio naturale, potrà usufruire di ulteriori ore di riposo giornaliero fino al compimento di un anno di età del minore adottato o avuto in affidamento.
Nel caso di permessi giornalieri per allattamento richiesti da lavoratori con qualifica di dirigente, l’Inps precisa che, per il calcolo dei periodi di riposi giornalieri e della relativa indennità, se il contratto non prevede espressamente la durata della prestazione lavorativa, l’orario lavorativo di riferimento è quello in vigore per impiegati di massima categoria dipendenti dell’azienda nella quale il dirigente lavora.