La lavoratrice che se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento, in quanto appunto non è in attività lavorativa.
Va comunque precisato che, nei casi in cui l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, bisogna tener conto delle ore previste nel contratto individuale della lavoratrice e non delle ore di lavoro effettivamente prestate in azienda. Così anche nel caso di eventi particolari e occasionali quali, ad esempio, uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL e casi simili.
La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che i permessi giornalieri per allattamento concordati tra lavoratrice e datore di lavoro non possono essere soggetti a variazioni o soppressioni nei casi in cui ragioni particolari in determinati giorni riducono la durata delle ore di lavoro.
In base a quanto disposto dal Ministero del lavoro, i permessi giornalieri per allattamento, concessi alla madre per l’alimentazione e la salute del neonato, devono essere fissati tassativamente mediante un accordo tra la lavoratrice e il datore di lavoro o l’intervento della Direzione provinciale del lavoro (DPL). L’accordo ha lo scopo di conciliare le esigenze del regime biologico del bambino con quelle dell’azienda.
Permessi giornalieri per allattamento in caso di sciopero
La disciplina dettata dal Ministero del lavoro sulla relazione tra il diritto ai permessi giornalieri per allattamento e il diritto allo sciopero, fa le seguenti precisazioni:
*In caso di sciopero totale che comporti l’astensione dal lavoro per l’intera giornata la lavoratrice non ha diritto né ai riposi giornalieri né alla relativa indennità;
*In caso di sciopero parziale al quale la lavoratrice partecipi nell’orario in cui siano inclusi i periodi di riposo, fissati in precedenza, la lavoratrice non ha diritto ai permessi giornalieri per allattamento e neppure alla relativa indennità da parte dell’INPS;
*In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario che non coincide con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ai permessi giornalieri per allattamento e alla relativa indennità da parte dell’INPS;
*In caso di sciopero parziale, in un orario che coincida parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ad uno solo dei permessi giornalieri per allattamento ed alla relativa indennità.
Le regole citate devono essere applicate anche in tutti gli altri casi per i quali si verifichi la sospensione temporanea totale o parziale dell’attività prestazione lavorativa e della relativa retribuzione.