Il rapporto tra i permessi orari giornalieri per allattamento e le ore di recupero della banca ore viene chiarito dalla circolare n. 95 bis del 2006.
L’Inps ha precisato che, per il diritto ai permessi orari giornalieri per allattamento e al relativo trattamento economico, va preso in considerazione l’orario di lavoro giornaliero normale previsto nel contratto e non quello effettivamente prestato nelle singole giornate.
Pertanto, i permessi giornalieri in oggetto devono essere riconosciuti anche quando, sommando le ore di recupero e le ore di allattamento, si esaurisce l’intero orario giornaliero di lavoro, in quanto di fatto viene a crearsi una situazione di astensione totale dal lavoro.
Questo potrebbe verificarsi quando, ad esempio, una lavoratrice che ha un contratto part-time orizzontale deve prestare una sola ora di lavoro al giorno. In questo caso può anche succedere che il riposo giornaliero venga a coincidere con l’unica ora di riposo. In tal caso, pur verificandosi la totale astensione della lavoratrice dall’attività lavorativa, alla lavoratrice stessa va riconosciuto il diritto al permesso giornaliero per allattamento.
A tale proposito il Ministero del Lavoro precisa che l’art. 39 comma 1 del D. Lgs. 151 del 2001 non impedisce né limita questo diritto, ma si limita soltanto a precisare che se ”l’orario giornaliero di lavoro è di sei ore, al di sotto di tale orario il riposo è di un’ora”, ma non precisa anche ”l’orario di lavoro minimo necessario per poter usufruire del riposo giornaliero”.