L’Inps ha deciso di chiarire alcuni dubbi in merito all’applicazione dell’articolo 33 della legge 104/92 e lo fa attraverso il messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010.
Con questo messaggio l’istituto previdenziale definisce le modalità di fruizione dei permessi orari che spettano al familiare per accompagnare a visita medica o a terapia esterna il portatore di handicap grave ricoverato a tempo pieno.
A questo riguardo, l’Inps pone in evidenza che il Ministero del lavoro si è già espresso sulla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e, inoltre, affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Secondo il Ministero, la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
La nota ministeriale prevede che, nelle fattispecie in oggetto, l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate.
Questo significa, secondo l’Inps, che sul piano procedurale non può essere disposta un’autorizzazione illimitata nel tempo a far data dal momento di presentazione della domanda.
Per questa ragione il lavoratore interessato a fruire dei permessi per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità ricoverato a tempo pieno, dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento degli stessi.
È opportuno evidenziare che, sebbene l’autorizzazione dovrà essere fornita di volta in volta sulla base della documentazione presentata, non è, invece, necessario ripresentare un nuovo modello di domanda per ogni periodo richiesto.
Il messaggio dell’istituto previdenziale pone in evidenza anche la procedura da seguire.
visto che per coloro che assistono a casa il diversamente abile con la legge 104 avranno la possibilità di usufruire dei cinque anni di prepensionamento per quale motivo come in questo casoperhè non mettere i due anni di prepensionamento?
In realtà la proposta di legge è ferma al Senato che permette un buono previdenziale di cinque anni.
Cordiali saluti
Io sono una lavoratrice con invalidità al 74% e utilizzo la L.104 per me. La mia domanda è, il datore di lavoro è tenuto a richiedermi il certificato medico per ogni singolo giorno di L. 104 che utilizzo? GRAZIE
Per la disabilità di mia madre usufruisco dei 3 giorni di permesso di cui alla legge 104. Il giorno 24 settembre è stata ricoverata in ospedale ed è tutt’ora ricoverata.
In questo caso nel mese di settembre quanti giorni di permesso avrei diritto?
Grazie mille.