L’articolo 5 dello schema per il riordino dei permessi modifica l’articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca.
Con il disposto nello schema messo a punto dal governo si intende estendere la nuova disciplina prevista dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, la cosiddetta Riforma Gelmini, che attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni contrattualizzati.
La norma originaria concedeva questa facoltà solo al pubblico dipendente; infatti, il pubblico dipendente, una volta ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell‘amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.
In effetti, in base al nuovo testo presente al comma 1-bis le disposizioni si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.
Lo schema prevede anche che la fruizione del congedo possa venir esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo di dottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai corsi di dottorato per almeno un anno accademico.
Non solo, per gli effetti del nuovo disposto, si chiarisce che solo il dipendente che interrompe, nei due anni successivi al periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.