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Il personale sanitario e il rischio radiologico

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito alle ferie aggiuntive per tecnici di radiologia medica e personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposti in modo permanente al rischio radiologico.

Secondo una precedente interpretazione del Tribunale di Cuneo, a detto personale compete, così come stabilisce il contratto di lavoro, 15 giorni di riposo sottoforma di ferie.

In effetti, il Tribunale di Cuneo dispone che  i quindici giorni di ferie aggiuntive devono computarsi come ferie ordinarie, escludendo dal computo i giorni festivi, di riposo settimanale e feriali non lavorativi ricadenti nello stesso periodo, ritenendo decisivi il testuale riferimento della disposizione  contrattuale alle ferie aggiuntive e la riferibilità del termine ferie ai giorni lavorativi.

La Corte di Cassazione, però, è di diverso parere. Con Sentenza n. 26364 del 16 dicembre 2009, la Corte ha precisato che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive, previsto dalla contrattazione collettiva in favore di lavoratori sottoposti a rischio radiologico, restano assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato.

L’interpretazione si fonda essenzialmente su un argomento letterale, l’uso, cioè, dell’espressione ferie aggiuntive, da aggiungere quindi a quelle già attribuite al dipendente, venendo rilevato, al contempo,  che il termine ferie si riferisce a giorni lavorativi.

L’argomento letterale nella specie risulta intrinsecamente fragile poiché, se è vero che il termine ferie richiama l’istituto di cui all’articolo 19 del CCNL di comparto 1.9.1995 (secondo il quale la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi), la complessiva locuzione usata introduce una palese distinzione tra la disciplina di tale periodo, unitariamente considerato, e l’ordinario periodo feriale, individuato in giorni lavorativi anche frazionabili (articolo 19 CCNL).

La Corte di Cassazione vede, di conseguenza, l’estraneità all’istituto delle ferie aggiuntive della disciplina propria delle ferie ordinarie e della determinazione della durata del relativo periodo di allontanamento dagli ambienti esposti sulla base delle giornate lavorative.

A fronte di una paritaria esposizione oraria settimanale al rischio radiologico degli addetti pur in presenza di una diversa articolazione dell’orario di lavoro (rispettivamente su 5 o 6 giorni), risulterebbe contraddittorio con la ragione di attribuzione del beneficio (appunto di prevenzione di un potenziale danno alla salute), garantire un allontanamento dagli ambienti esposti diversificato sulla base di elementi estrinseci, quale la diversa articolazione dell’orario di lavoro, o addirittura meramente casuali, quale la presenza o meno di festività nel periodo di riferimento.

Pertanto, per la Corte di Cassazione, il periodo unitario di ferie aggiuntive va computato secondo il calendario e non già, come invece avviene per le ferie ordinarie, secondo i giorni lavorativi.

Di conseguenza, la Corte stabilisce che l’articolo 5, comma 6, CCNL Comparto Sanità – 2 Biennio Economico 2000 – 2001 va interpretato nel senso che nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in una unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo.

1 commento su “Il personale sanitario e il rischio radiologico”

  1. Salve,sono un TSRM e da quest’anno a causa della sentenza n.26364 del 16.12.2009 nella casa di cura privata-convenzionata dove lavoro sono diventati fiscali nel far applicare tale sentenza. La retribuzione però non ci ha convinto dato che ad esempio nel mio caso ho usufruito del congedo rx nel mese di settembre (quindi corrispondono a 15×6=90 ore). nei restanti 15 giorni ho lavorato per 78 ore che sommate alle 90 fanno 168 ore su un monte ore mensile di 156 ore.Ora io ritengo di aver lavorato 168-156=12 ore di straordinario. L’amministrazione invece non calcola le domeniche nel monte ore quindi ritiene di non dover pagare nulla (comprendendo il mio congedo 2 domeniche).
    Chi dei due ha ragione?
    E poi chi decide quando prendere il congedo rx?
    Infine tal congedo non dovrebbe essere consumato distintamente dalle ferie estive.
    Grazie.
    Attendo risposta

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