La Corte Costituzionale con la sentenza n. 256/2006 ha stabilito che le pensioni, indennità ed assegni erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) sono pignorabili nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennità erogate dall’INPS e per gli assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione arriva dopo una precedente sentenza, 4 dicembre 2002 n.506, dove si era posta in evidenza la pignorabilità delle pensioni, comprese quelle dei pubblici dipendenti, contemperando gli opposti interessi del creditore a soddisfare il proprio credito e del pensionato alla garanzia del ”minimo vitale”.
In particolare, la Corte costituzionale – nel dichiarare l’illegittimità dell’art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e, per estensione, anche degli artt. 1 e 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nella parte in cui escludevano la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare delle pensioni, anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte dell’emolumento necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte – ha chiarito che (sentenza n. 506 del 2002)
il presidio costituzionale (art. 38) del diritto dei pensionati a godere di “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita” non è tale da comportare, quale suo ineludibile corollario, l’impignorabilità, in linea di principio, della pensione, ma soltanto l’impignorabilità assoluta di quella parte di essa che vale, appunto, ad assicurare al pensionato quei mezzi adeguati alle esigenze di vita
La Corte Costituzionale dichiara, così, l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (Disposizioni varie per la previdenza e assistenza sociale attuate dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»), nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell’intero ammontare della pensione erogata dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola», anziché prevedere l’impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
In base alla decisione della Corte Costituzionale non esiste più una disparità tra le differenti tipologie di credito ai fini della pignorabilità. Non solo, si deve tenere conto, ai fini della pignorabilità, della cosiddetta pensione residua, ossia il limite del quinto deve essere calcolato solo sulla quota che eccede alla parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita.
Il Tribunale di Roma ha così definito la quota impignorabile come l’importo mensile che eccede dalla soglia fissata dall’ente previdenziale per l’integrazione al minimo.