E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011 nel quale sono contenute le nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
L’istituto del praticantato è il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l’accesso all’esame di stato abilitante all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Il periodo di pratica è stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduità con una frequenza dello studio atta a consentire al praticante l’acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonché della metodologia e delle competenze, necessari allo svolgimento della libera professione. In particolare, il praticante è tenuto a frequentare lo studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamento dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando cosi allo svolgimento delle attività caratterizzanti la professione.
Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuate dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro potrà chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purché durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno nove crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.
Non solo, nel decreto, si fa riferimento alla durata del praticantato e alle modalità del suo svolgimento, alla possibilità di interrompere il periodo di praticantato qualora sopraggiungano determinate situazioni, ai requisiti per l’ammissione al praticantato e alla procedura di iscrizione, alle norme per il professionista che intenda ammettere praticanti presso il proprio studio, alla predisposizione di un fascicolo formativo del praticante.
In effetti, lo svolgimento della pratica può essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovuti a patologie di particolare gravità o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi.