Il termine di preavviso dalle dimissioni è un arco temporale molto utile per entrambe le parti e, fondamentalmente, per l’azienda: con il rispetto di tale termine, infatti, la società datore di lavoro potrà adeguatamente organizzarsi per sostituire il lavoratore dimissionario, garantendo un congruo passaggio di consegne dal vecchio al nuovo dipendente, senza che l’abbandono da parte del dimissionario possa in qualche modo pregiudicare la continuità dei servizi e delle attività erogate dalla società.
Per questo motivo, è sempre bene assumere tutte le informazioni opportune sul termine di preavviso delle dimissioni prima di inoltrare la propria lettera con quale si intende evidenziare alla società l’intenzione di presentare le proprie dimissioni dal ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione.
Il preavviso di dimissioni è ordinariamente indicato nel contratto collettivo nazionale del lavoro cui appartiene la propria categoria. Non è tuttavia escluso che i contratti integrativi aziendali possano apportare delle correzioni ai termini indicati per l’intera categoria. È pertanto consigliabile dar seguito a una approfondita lettura di quanto previsto tra gli articolo del contratto prima di procedere all’invio della lettera di dimissioni.
Se infatti il lavoratore dipendente non può o non vuole rispettare il termine di preavviso delle dimissioni indicato nelle norme contrattuali, lo stesso corre il rischio di andare incontro a delle sanzioni potenzialmente molto incisive, essendo indicato qualche inadempiente nei confronti di quanto stabilito dalle norme stesse.
► LETTERA DI DIMISSIONI LAVORO
Pertanto, il nostro consiglio nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente non può rispettare il termine di preavviso delle dimissioni, è quello di assumere delle intese (formali) differenti con la propria azienda, al fine di raggiungere un accordo sull’accorciamento o sull’esenzione del termine di preavviso delle dimissioni.
La lettera di dimissioni va inoltrata all’Ufficio delle Risorse Umane della propria azienda, attraverso consegna a mano (trattenendo una copia di ricevuta) o mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno.