Il DPCM 22 gennaio 2013 ha indicato i criteri 2013 per l’applicazione della detassazione sui premi di produttività. Sono cambiati, infatti, i parametri di applicazione dell’imposta sostitutiva al 10% applicata a premi, straordinari, notturni e a tutte le altre voci di salario relative a incrementi della produttività.
La detassazione sui premi di produttività 2012 e 2013 può essere applicata se il premio è inferiore a 2.500 euro al lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute di previdenza: se il limite viene superato la parte eccedente sarà tassata secondo le aliquote ordinarie. Per il 2014 le agevolazioni saranno ridotte ed erogate in base alle modalità stabilite da un altro DMPC che dovrà essere varato entro il 15 gennaio del prossimo anno.
Per il calcolo dell’importo complessivo del premio di produttività 2012 si sommano i premi di produttività ricevuti nel periodo di riferimento ed esteso al 12 gennaio dell’anno successivo, a prescindere dal periodo in cui sono state svolte le relative prestazioni lavorative. Per il 2013 si applicano le direttive contenute nel D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
Non si può fruire della detassazione sui premi di produttività per somme che provengono da lavoro straordinario, lavoro supplementare e prestazioni di lavoro che abbiano clausole elastiche, a meno che queste tre tipologie siano collegate ad aumenti di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Il lavoro straordinario può sempre fruire della detassazione, in quanto per la sua stessa definizione viene svolto per necessità produttive in casi straordinari, appunto.
Possono fruire della detassazione sui premi di produttività anche i dipendenti di lavoratori autonomi, fondazioni ed enti non commerciali di diritto privato; i lavoratori appartenenti ai settori edile e marittimo; i lavoratori in somministrazione, anche se i premi vengono percepiti per prestazioni di lavoro nella pubblica amministrazione.
Possono usufruire della detassazione sui premi di produttività anche i lavoratori che nel 2011 abbiano avuto residenza fiscale all’estero e nel 2012 l’abbiano trasferita in Italia e gli eredi di un dipendente deceduto che abbia maturato un premio di produttività.
Possono fruire delle misure incentivanti per il 2012 i lavoratori che nel 2011 abbiano un reddito da lavoro dipendente, anche se prodotto all’estero, inferiore a 30.000 euro al netto di TFR, altre somme soggette a tassazione separata e redditi diversi da quello di lavoro dipendente e al lordo delle somme soggette all’imposta sostitutiva del 10%. Per il 2013 il tetto massimo sale a 40.000 euro.
APPROFONDIMENTI
*Detassazione straordinari e salario di produttività 2013-2014
*Detassazione Produttività 2013: i nuovi requisiti