L’Inps, con un suo messaggio, messaggio INPS 26 aprile 2012 n. 7155, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pensionamento anticipato per i lavoratori poligrafici, in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa previdenziale.
Per effetto delle modifiche introdotte in materia, legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante norme di riforma sul sistema pensionistico, il nostro Istituto previdenziale ha comunicato le novità in materia di trattamenti pensionistici sulla disciplina del pensionamento anticipato dei lavoratori poligrafici. Si ricorda che, ad ogni modo, entro il prossimo 30 giugno ci si aspetta un regolamento di armonizzazione, previsto dal comma 18 dell’articolo 24 della richiamata legge n. 214 del 2011, per l’accesso alla pensione.
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Al momento, l’Inps conferma la situazione attuale, ossia può continuare a totalizzare i periodi italiani ed esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto al fine di consentire ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti, ribadendo la possibilità di accedere al pensionamento anticipato soli in presenza di un decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla collocazione individuale in Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cassa Integrazione Straordinaria), per effetto di decreto ministeriale, in seguito alla dichiarazione di crisi aziendale e che possono vantare un’anzianità contributiva di almeno 32 anni.
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Resta altresì confermato che il trattamento anticipato dei lavoratori poligrafici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro.
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Non solo, restano anche confermate le istruzioni per la liquidazione delle pensioni anticipate di cui trattasi e per quanto attiene al cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per beneficiare del prepensionamento in parola.
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