Il nostro Paese fa parte integrante di diverse organizzazioni internazionali e, anche per via dei principi presenti nella nostra carta Costituzionale, la cooperazione allo sviluppo è un momento fondamentale della politica estera dell’Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell’uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.
Per questa ragione il nostro ordinamento prevede particolari trattamenti di tipo normativo per chi si impegna in prima persona per questi scopi.
La nostra Legislazione, in primis la legge 26 febbraio 1987 n. 49 in ordine alla nuova disciplina della Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, prevede iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla legge e collocate prioritariamente nell’ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.
Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni . A questo riguardo gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.
Il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell’ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Non solo,al personale in servizio all’estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate, o particolarmente disagiate, si applica inoltre la disposizione dell’articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18 ai fini del trattamento di quiescenza, ovvero 1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate e 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate.