L’Inps, attraverso la circolare n. 31 del 2 marzo 2011, fornisce alcune istruzioni specifiche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. In effetti, dall’entrata in vigore della legge 335/1995, che ha disciplinato (articolo 3, commi 9 e 10) anche il nuovo regime di prescrizione della contribuzione, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’Inps, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia.
Ricordiamo il quadro normativo di riferimento in vigore visto che con l’articolo 3, commi 9 e 10 della legge in trattazione, in tema di prescrizione, si è delineato un nuovo scenario.
Per prima cosa è opportuno precisare che i contributi relativi a periodi precedenti al 17 agosto 1995, si prescrivono in cinque anni dal primo gennaio 1996. Qualora siano intervenuti atti interruttivi o siano state poste in essere procedure di recupero prima del 17 agosto 1995, continua ad applicarsi, agli effetti del computo del più ampio termine prescrizionale (13 anni), la sospensione prevista dall’ art. 2, comma 19, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Diversamente, qualora gli atti o le procedure di recupero siano stati compiuti entro il 31 dicembre 1995, permane il termine decennale di prescrizione.
Non solo, i contributi dovuti per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie in scadenza successivamente al 17 agosto 1995, conservano una prescrizione decennale fino al 31 dicembre 1995. Al contrario, a decorrere dal primo gennaio 1996, la prescrizione è ridotta a cinque anni.
La denuncia del lavoratore o dei suoi aventi causa effettuata, successivamente al 1° gennaio 1996, entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per il versamento della contribuzione non denunciata, consente la conservazione della prescrizione decennale per i contributi dovuti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e di tutte le altre Gestioni pensionistiche obbligatorie.
I contributi dovuti ai Fondi per le prestazioni previdenziali e assistenziali in scadenza successivamente al 17 agosto 1995, si prescrivono da tale data in cinque anni.