Scopo dei fondi di solidarietà bilaterali e del fondo residuale: assicurare al lavoratore almeno l’erogazione di un assegno ordinario pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle ore complessive lavorabili.
Lo ore devono essere computate in un biennio mobile in rapporto alle cause previste dalle nuove regole nell’ambito della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria. Le aliquote dei contributi ordinari ai fondi saranno determinate con decreto e saranno divise per i 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.
Nel caso sia prevista l’erogazione di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, il datore di lavoro che sospende o riduce l’attività lavorativa avrà l’obbligo di versare un contributo addizionale non inferiore all’1,5%. Per l’erogazione degli assegni straordinari a tutela del reddito, il datore di lavoro dovrà versare un contributo straordinario di importo che corrisponda al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e dei relativi contributi.
Per le imprese alle quali viene applicata, ad oggi, la disciplina in materia di mobilità, gli accordi e i contratti collettivi potranno prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, dal 1° gennaio 2017, con un contributo dello 0,30% delle retribuzioni imponibili a scopi previdenziali. E infine, in base agli accordi ed i contratti istitutivi dei fondi, potrà confluire nel fondo di solidarietà bilaterale a tutela dei lavoratori l’eventuale fondo interprofessionale istituito ai sensi della legge finanziaria per il 2001 (L. 388/2000).
I fondi hanno l’obbligo di avere un bilancio in pareggio e, naturalmente, non possono erogare prestazioni se mancano le risorse. Inoltre, hanno l’obbligo di presentare bilanci di previsione a otto anni rapportati alla situazione economica coerente con il più recente Documento di economia e finanza e la relativa nota di aggiornamento.
Dal 1° gennaio 2016, infine, in base alla disciplina antimafia, non sarà più possibile applicarlo alle imprese soggette a procedure concorsuali o a sequestro o confisca. Inoltre, secondo la legge di conversione del D.L. n. 83/2012 o Decreto Sviluppo, durante il periodo transitorio il salvataggio attraverso la Cassa è consentito solo alle aziende che abbiano prospettive di ripresa dell’attività e di tutela anche parziale dell’occupazione. Si precisa che questi requisiti dovranno essere valutati in base parametri oggettivi, definiti dal Ministero del Lavoro con proprio decreto.
APPROFONDIMENTI
*Il fondo di solidarietà per i lavoratori delle imprese assicuratrici
*Esodati bancari, assegno solidarietà fino alla pensione