La definizione apportata al contratto a termine acausale si riferisce al “primo rapporto a termine” tra lavoratore e datore di lavoro, per lo svolgimento di “qualunque tipologia di mansione”.
Quindi deve trattarsi del primo contratto a termine in assoluto tra datore di lavoro e lavoratore, può essere stipulato una sola volta tra le stesse parti anche se per mansioni diverse. Il contratto a termine acasuale non può essere stipulato con il cessionario dell’azienda, se era già stato stipulato con il cedente e viene ammesso solo dopo un rapporto di collaborazione o di apprendistato tra le parti.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 18 del 18 luglio 2012, ha precisato che “l’introduzione del primo contratto a tempo determinato “acausale” è finalizzata ad una miglior verifica delle attitudini e capacità professionali del lavoratore in relazione all’inserimento nello specifico contesto lavorativo. Pertanto non appare coerente con la ratio normativa estendere il regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già sperimentati”.
Nuove regole per il rinnovo del contratto a termine, anzi altre novità: sono ammessi altri contratti a termine successivi. Alla scadenza del contratto a termine di 12 mesi senza causale, le parti non possono prorogare lo stesso contratto, ma possono stipulare un successivo contratto a termine, sempre in base a quanto disposto dal D. Lgs. 368 del 2001, ma con l’indicazione della causale e le altre limitazioni previste dalla nuova norma. Questo risolve il problema postosi, sia per l’azienda che per il lavoratore, riguardo alle opzioni da scegliere alla scadenza del contratto acausale stesso.
Con riferimento alla circolare n. 18 del 18 luglio 2012 del Ministero del lavoro, il causalone sarebbe richiesto se il lavoratore viene assunto a tempo determinato o inviato in missione presso un datore di lavoro al quale lo stesso lavoratore ha già prestato un primo rapporto di lavorativo subordinato. In sintesi, è possibile stipulare un normale contratto con termine successivo. In questo caso, naturalmente, i primi 12 mesi tra le parti rientrano nel computo dei 36 mesi.