Il Garante della Privacy, autorizzazione n. 1 del 24 giugno scorso, ha ricordato che prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità , in conformità all’art. 3 del Codice.
L’autorizzazione è rilasciata alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale e ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali.
Non solo, l’autorizzazione riguarda anche l’attività svolta dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito senza contare il ruolo delle associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità appropriate.
Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e ai relativi familiari e conviventi.
L’autorizzazione si estende anche a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari o a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio.
Non solo, secondo il testo dell’autorizzazione n. 1, sono coinvolti anche i candidati all’instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti, alle persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi e a terzi danneggiati nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale.