Le nuove tecnologie introducono nuove controversie di lavoro tanto che nuovi casi vengono sempre più sottoposte al Garante della Privacy o al giudice del lavoro che si trova a decidere sui provvedimenti disciplinari che il datore di lavoro attribuisce ai propri dipendenti per un uso improprio della posta elettronica o di Internet. In effetti, è lo stesso Garante della Privacy che, nella su le linee guida del Garante per posta elettronica e internet pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2007, ha ricordato che
Dall’esame di diversi reclami, segnalazioni e quesiti è emersa l’esigenza di prescrivere ai datori di lavoro alcune misure, necessarie o opportune, per conformare alle disposizioni vigenti il trattamento di dati personali effettuato per verificare il corretto utilizzo nel rapporto di lavoro della posta elettronica della rete Internet
In questa particolare e delicata materia le normative che bisogna tenere presente sono essenzialmente lo Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) e il Codice in materia di protezione dei dati personali, ossia il decreto n. 196/2003.
I controlli di tipo difensivo che non trovano riferimenti nel dettato legislativo ma nella giurisprudenza; in effetti, la Cassazione, con la sentenza n. 4746 del 3 aprile 2002, ha affermato il seguente principio
Ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970, è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi), quali, per esempio, i sistemi di controllo dell’accesso ad aree riservate, od, appunto,gli apparecchi di rilevazione di telefonate ingiustificate
Per questa ragione si devono escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori quei controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (cosiddetti controlli difensivi in precedenza ricordati) che, quindi, sono ammessi senza dover sottostare ai limiti e alle regole sopraindicate.