Qual è la procedura da seguire per ridurre il personale, o meglio quali sono i criteri di scelta per procedere al licenziamento di un lavoratore? La domanda sembra pertinente visto che la Corte di Appello di Salerno, con al sentenza del 7 marzo 2012 n. 1714, ha deciso di intervenire chiarendo alcuni dubbi.
In effetti, il Tribunale di Salerno si è pronunciato contro il licenziamento di un lavoratore intimatogli con comunicazione in data 6 marzo 2009 a seguito di procedura di riduzione del personale conclusasi il 27 febbraio 2009 e determinata, come indicato nella lettera di apertura della procedura di riduzione del personale (del 20 febbraio 2009).
dal graduale esaurirsi dell’unica commessa che, allo stato attuale, non consente il mantenimento dei livelli occupazionali
Il lavoratore dedusse la inefficacia e/o annullabilità dell’intimato licenziamento, per violazione della procedura di cui agli artt. 4, 5, e 24 della L. 223/1991 ed in particolae per l’erroneo computo del punteggio attribuitogli nella applicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da espellere.
Precisato quindi che la corretta attribuzione del punteggio a lui spettante per il carico familiare avrebbe comportato la sua esclusione dal provvedimento espulsivo, chiese dichiararsi l’illegittimità, inefficacia o nullità del licenziamento con tutte le conseguenze ” sul piano retributivo, contributivo e risarcitorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L. 300 del 1970.
Il Tribunale di Salerno osserva, e conferma, che il requisito familiare abbia trovato regolamentazione in sede di accordo sindacale al di fuori del concetto di redditività, tipicamente connesso a quello di carico familiare (inteso normalmente quale onere che si configura solo in situazione di assenza di reddito, ovvero di redditività inferiore a determinati parametri).
In effetti, ricordiamo che l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, in base alla legge n. 223/1991, deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all’art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: carichi di famiglia; anzianità e esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
Il recesso è inefficace qualora sia intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, ed è annullabile in caso di violazione dei criteri di scelta.
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