È in Gazzetta ufficiale la Legge n. 27 del 24 marzo 2012 recante la conversione del cosiddetto “decreto liberalizzazioni” approvato con il Decreto Legge n. 1/2012 per introdurre interventi urgenti in materia di concorrenza, sviluppo delle infrastrutture e competitività. Tra le numerose modifiche apportate al testo originario del decreto, la legge di conversione introduce alcuni correttivi alla disciplina della “società tra professionisti”.
Ricordiamo che la disciplina delle “società tra professionisti” è stata introdotta con l’articolo 10 della legge n. 183/2011, ovvero la “Legge di stabilità 2012”, e prevede alcune norme speciali per regolare l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico facendo ricorso ad una delle forme societarie disciplinate dai Titoli V e VI, del Libro V del Codice Civile (società e società cooperative).
In sede di conversione del Decreto liberalizzazioni, la Legge n. 27/2012 ha introdotto l’articolo 9-bis, che modifica le norme della società tra professionisti, contenute nell’articolo 10 della “Legge di stabilità 2012”.
Le modifiche apportate prevedono la possibilità di costituire una società tra professionisti sotto forma di società cooperativa è previsto che il numero dei soci non può essere inferiore a tre. Rispetto alla compagine societaria, la norma originaria prevede l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento.
Con il decreto liberalizzazioni è stata aggiunta l’ulteriore previsione secondo la quale, a prescindere dalla forma societaria prescelta, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il rispetto di tale condizione è particolarmente importante, poiché il venir meno del suddetto rapporto nella compagine societaria costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la medesima società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la condizione non sia ristabilita nel termine perentorio di 6 mesi.
In considerazione delle peculiarità delle attività professionali che rientrano nella disciplina in esame, inoltre, sono state inserite due disposizioni specifiche a garanzia della tutela della clientela. In particolare, la società ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale, il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.