Lo scorso 29 novembre 2012 le parti sociali – ovvero CNA Alimentare, Confartigianato Alimentazione, Casartigiani, CLAAI e le OO.SS. FLAI CGIL, FAI CISL e UILA – UIL – hanno inteso prorogare, fino al 30 aprile 2013, la validità dell’Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 con il quale il settore artigianato aveva regolamentato la nuova disciplina dell’apprendistato (ex Decreto Legislativo n. 167/2011), in attesa del recepimento dei singoli contratti nazionali di lavoro.
Per questa ragione e fino al 30 aprile 2013, le aziende che applicano il CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e delle imprese della panificazione (Alimentari e Panificazione – Aziende Artigiane) possono assumere lavoratori mediante contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi di quanto disposto nell’Accordo Interconfederale 3 maggio 2012.
Ricordiamo che per gli effetti della Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, per gli apprendisti l’applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle forme assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, assicurazione contro le malattie, assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia, maternità e assegno familiare.
Non solo, in base alle modifiche introdotte è prevista anche l’assicurazione sociale per l’impiego in
relazlone alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere ai sensi della disciplina di cui all’articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e` dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all’1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Resta fermo che con riferimento a tale contribuzione non operano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge n. 92/2012) [la modifica decorre dal 1º gennaio 2013]
Questo accordo permette così di proseguire con un percorso formativo a favore dei giovani attraverso l’apprendistato.