Se i tempi di attesa per il rinnovo di un contratto a termine scaduto sono troppo lunghi, datore di lavoro e lavoratore potranno prorogare il contratto a termine, sottoscrivendo un accordo prima della scadenza del contratto.
La proroga del contratto a termine non contiene variazioni in atto, ma viene concessa una sola volta e si può stipulare prima della scadenza del contratto. Se si va oltre la data di scadenza del contratto a tempo determinato la proroga non è ammessa, ma bisognerà rinnovare il contratto con l’attesa di 90 (o 60) giorni, in base alla nuova normativa.
Se le parti non ne hanno stipulata già una e il contratto è in scadenza ma non è scaduto, si ricorda che per la proroga del contratto a termine vige l’obbligo delle ragioni giustificative che devono dimostrare la necessità della proroga tra le parti del contratto a tempo determinato in scadenza.
In sintesi, la proroga deve avere una causale redatta secondo le regole previste per il contratto a termine. E si ricorda che la causale che giustifica la proroga deve indicare ragioni di carattere tecnico, motivi di produzione o organizzazione o sostituzione tali da giustificare il prolungamento del contratto stesso.
CONSIDERAZIONI
Poiché la nuova normativa consente alle imprese di stipulare un primo contratto a termine senza causali con un altro lavoratore, il rinnovo del contratto con i nuovi intervalli molto lunghi non rappresentano una convenienza per le imprese, e neppure la proroga di un contratto a termine, a meno che la proroga del termine non sia necessaria proprio perché il lavoratore possa completare il lavoro iniziato durante il contratto a termine in via di scadenza.
Da segnalare, infine, un’altra novità introdotta dalla riforma del lavoro: per il computo dei 36 mesi di rapporto di lavoro a termine, oltre il quale il lavoro a termine diventa rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel computo dei 36 mesi sono considerati validi anche i mesi di lavoro con eventuale contratto di somministrazione di lavoro. Di questo parleremo in seguito.