L’Inps, così come ha posto in evidenza nella circolare n. 101 dello scorso 25 luglio 2012, ha portato a conoscenza della nuova modalità di versamento in riferimento alla proroga dei versamenti contributivi.
In effetti, il nostro istituto previdenziale ha portato a conoscenza il contenuto della nuova ordinanza del Presidente del Consiglio n. 4024 del 5 luglio 2012 che ha disposto la proroga del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La proroga vale per quei soggetti che risultano elencati negli elenchi allegati all’ordinanza stessa e che risultano colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2011 nel territorio delle province di La Spezia, Massa Carrara, Genova, Livorno, Matera, Messina e del comune di Ginosa.
In base alle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri risultano coinvolti i soggetti che hanno subito il fermo della propria attività economica e che possono dimostrare di appartenere alla categoria dei datori di lavoro privati appartenenti anche al settore agricolo e di lavoro domestico, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, agricoli – e gli iscritti alla gestione separata quali committenti o liberi professionisti.
Non solo, possono usufruire di questo beneficio anche coloro che hanno ottenuto una ordinanza di sgombero da parte delle autorità comunali. È opportuno ricordare che la proroga è solo applicabile nei casi la cui attività è iniziata con data antecedente a quella degli eventi atmosferici oggetto dell’ordinanza.
In base alla circolare dell’Inps, si precisa che i contributi differiti possono essere versati in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo senza applicazione di oneri accessori e il primo pagamento potrà essere effettuato entro il 20 agosto 2012 versando le prime due rate (luglio e agosto).
Si rammenta che la circolare Inps precisa altresì che l’importo minimo da versare per ciascuna rata non deve essere inferiore a 50,00 euro e, nei casi in cui la rata risulti inferiore a questo limite, queste dovranno essere rideterminate.
I pagamenti dovranno essere svolti ricorrendo al solito modulo F24.