Dallo scorso 1° gennaio 2013 pare che non sia disposta la proroga dell’iscrizione nelle liste di mobilità dei licenziati con imprese con meno di 15 dipendenti.
Infatti, non risulta disposta la proroga della disposizione della legge 236/93, riguardante la possibilità d’iscrizione nella lista di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti, così come consentita dall’articolo 33 ,comma 23, della legge n.183/2011 sino al 31.12.2012, che per l’appunto stabilì la proroga circa l’applicazione della disposizione del comma 13 dell’articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riguardante “l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni.
Per questo motivo i lavoratori che si trovano licenziati a far data dall’1 gennaio 2013 o i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2012, che sono ancora nei termini per richiedere l’iscrizione nella lista di mobilità attraverso i Centri Impiego di domicilio.
Non solo, rientrano anche i lavoratori che al 31 dicembre 2012 risultano regolarmente iscritti nelle liste di mobilità essendo stati a suo tempo licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti.
Per questo motivo è necessario che il nostro legislatore disponga che la possibilità di fare ricorso alla legge n.236/93 al fine da consentire l’accesso ai benefici contributivi previsti per i lavoratori in mobilità.
Ricordiamo che l’indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro che possono vantare di rispettare una delle seguenti condizioni. Infatti, è necessario che il lavoratore deve risultare licenziato, collocato in mobilità e iscritto nelle relative liste ed essere in possesso di un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro e che sia assunto a tempo indeterminato.
Il lavoratore deve essere inquadrato in imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre, imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell’ultimo semestre, cooperative che rientrano nell’ambito della disciplina della mobilità e che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell’ultimo semestre, da imprese artigiane dell’indotto nel solo caso in cui anche l’azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità e in aziende in regime transitorio.
ero inscritto in lista di mobilità dal 12-02-2010 con scadenza 12-02-2013,ho usufruito alla retribuzione di disoccupazione dal 30-06-2010 al 30-04-2011 ,dal 01-04-2010 al 29-06-2010
trattamento spec.edil.e simili. dal giorno 01-04-2011 al giorno 08-07-2011(giorno del mio nuovo impiego ) non ho percepito nessun compenso,vorrei capire che valenza hanno i contributi delle liste di mobilità nei fini pensionistici e se mi spettavano.
grazie Franco.