Secondo il comunicato diffuso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata prorogata al 31 maggio 2012 la comunicazione per il lavoro usurante notturno rispetto alla data iniziale prevista del 31 marzo 2012: lo stabilisce una nota del della Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ricordiamo che, come ha comunicato lo stesso ministero, i datori di lavoro devono comunicare online l’esecuzione di lavorazioni o attività dei loro dipendenti considerate particolarmente faticose e pesanti per legge. La comunicazione deve essere effettuata compilando il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro e su Cliclavoro, che il sistema metterà poi a disposizione delle Direzioni provinciali del lavoro e degli Istituti previdenziali competenti.
Non solo, il Ministero ricorda che, in particolare, in caso di processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1 comma 1 lettera c) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività, come indicato all’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 e dall’articolo 6 del decreto interministeriale 20 settembre 2011.
Ai fini del monitoraggio, per tutte le lavorazioni usuranti (comprese quelle notturne, quelle “a catena” e gli autisti di mezzi con più di nove passeggeri) è necessaria una comunicazione annuale, che i datori di lavoro devono effettuare entro il 31 marzo (Prorogati al 31 maggio i termini per la presentazione della comunicazione relativa al lavoro usurante-notturno nota 27 marzo 2012) di ogni anno in riferimento all’annualità precedente.
Non solo, è doveroso anche precisare che la mancata comunicazione annuale delle lavorazioni notturne, così come quella puntuale dei lavori a catena, è sanzionabile così come prevede il disposto legislativo. Ricordiamo, poi, che il Ministero ha messo a disposizione due modelli: uno per i lavori cosiddetti a catena e l’altro come monitoraggio delle attività sempre reperibile presso il sito istituzionale del Ministero o su quello di riferimento.