Sono stati modificati i termini per presentare il modello 730/2012; infatti, con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2012 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati prorogati i termini: entro il 16 maggio al sostituto d’imposta oppure entro il 20 giugno ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Con questa nuova decisione è stata data facoltà ai contribuenti di presentare la dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2011 e le schede ai fini della destinazione del 5 e dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche entro il 16 maggio 2012 al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare assistenza fiscale o, in alternativa, entro il 20 giugno 2012 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
Successivamente, ovvero entro il prossimo 15 giugno 2012, i sostituti d’imposta che prestano l’assistenza fiscale provvedono a consegnare al sostituito copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione.
In alternativa, i CAF-dipendenti o i professionisti abilitati, nell’ambito delle attività di assistenza fiscale, provvedono a consegnare al contribuente, entro il 2 luglio 2012, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione e comunicare, entro il 12 luglio 2012, il risultato finale delle dichiarazioni. Infine, i CAF-dipendenti o il professionista abilitato, dovrà effettuare, entro il 12 luglio 2012, la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate.
Inoltre, il termine per la presentazione della denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, è prorogato, limitatamente all’anno in corso, al 2 luglio 2012.
Si ricorda che il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi.
In caso di liquidazione delle spettanze e se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.
Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
► Cud 2012, utilità e termini di consegna
â–º Scadenze fiscali, proroga dei termini