L’Aran, l’agenzia del pubblico impiego che si occupa della contrattazione e dei rinnovi contrattuali con la rappresentanza sindacale, ha emesso una nota che recepisce le indicazioni emesse con la sentenza n. 58899/11 dello scorso 19 maggio 2011 del Tribunale di Roma.
La Nota dell’Aran, avente come oggetto “revoca ammissione con riserva del CSA Regioni e Autonomie locali per il biennio 2008-2009”, precisa che
Al fine di dare piena ottemperanza alla sentenza in oggetto, si comunica, per gli adempimenti di competenza, che il Comitato Direttivo di questa Agenzia, nella seduta del 28 marzo 2012, ha preso atto della sentenza del Tribunale di Roma n. 58899/11 del 19 maggio 2011, non appellata
Per gli effetti della sentenza, l’Aran ha disposto la revoca dell’ammissione alle trattative nazionali relative al Comparto Regioni e Autonomie locali. Per questa ragione il CSA Regioni Autonomie Locali perde la titolarità dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro.
Non solo, con decorrenza 30 marzo 2012, l’Agenzia informa che è stata sottoscritta l’ipotesi di modifica del CCNQ del 9 ottobre 2009. Pe questo disposto, la normativa, in relazione ai permessi e distacchi, i relativi Istituti sono stati riassegnati per via della perdita della titolarità del CSA Regioni e autonomie locali ed alla CISAL. La quota risulta, con riserva, così trasferita alle organizzazioni e confederazioni rappresentative nel comparto Regioni ed autonomie locali.
In effetti, in base al comunicato ufficiale dell’Aran dello scorso 27 luglio 2012
In esecuzione della sentenza n. 58899/11 emessa dal Tribunale di Roma in data 19 maggio 2011, le prerogative sindacali di cui all’art. 2 sono distribuite come segue:
- i distacchi di cui all’art. 2, comma 1 sono ripartiti secondo la tavola n. 2bis;
- il contingente di distacchi derivante dai permessi cumulati di cui al comma 6 dell’art. 2 è ripartito tra le confederazioni, in via transattiva e nel rispetto del peso proporzionale di ognuna nel comparto, come indicato nella tavola n. 3bis;
- il contingente dei permessi di cui all’art. 2, comma 7 è distribuito come indicato nella tavola n. 4bis.