Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 2012 il Decreto Interministeriale n. 180 del 12 marzo 2012 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze concernete le modifiche al regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito.
Ricordiamo che Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e che realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
In base al contenuto del decreto si scopre che il Fondo provvede ad erogare le sue prestazioni o in via ordinaria o straordinaria.
Nel primo caso, il Fondo cerca di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari comprensivo di finanziamenti di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.
Non solo, il decreto, all’articolo 8, pone dei limiti all’individuazione dei lavoratori in esubero. Infatti, l’individuazione dei lavoratori in esubero, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.
Il decreto entrerà in vigore dal 6 novembre 2012.