Negli ultimi tempi, con l’introduzione delle tecnologie telematiche, la certificazione di malattia è stata praticamente rivoluzionata; in effetti, a questo riguardo i vari enti previdenziali hanno emesso diverse circolari e messaggi che, ad oggi, risultano indispensabili per comprendere tutto il fenomeno.
A questo proposito non possiamo non ricordare il messaggio Inps n. 3161 dell’8 febbraio del 2011, modalità di funzionamento del flusso telematico, o la circolare n. 26 sempre dell’8 febbraio 2011 sulla gestione delle visite mediche di controllo mediante il cosiddetto data mining. Per ultimo, non in ordine di tempo, anche la circolare Inps n. 164 del 28 dicembre 2010 sull’invio degli attestati di malattia all’indirizzo PEC del cittadino.
Chiaramente non è possibile citare in modo asettico tutte le circolari applicabili senza riferirsi alla contrattazione collettiva di riferimento.
Per il lavoratore privato questa innovazione si traduce in diversi nuovi adempimenti, ovvero, oltre ad informare il proprio datore di lavoro sulla sua assenza nei termini e secondo la procedura prevista dal suo contratto di lavoro, deve inviare la sua certificazione utilizzando il suo medico di base attraverso il SAC.
Rimane a carico del lavoratore, ad ogni modo, l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 (comprese domeniche e festivi). Qualora l’azienda non disponesse di un servizio telematico con il maggiore istituto previdenziale italiano (Inps), allora il lavoratore ha l’obbligo di recapitare con il tradizionale servizio postale una raccomandata A/R l’attestazione di malattia entro 2 giorni dal rilascio.
Il lavoratore pubblico, al contrario, ha l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie 9-13 e 15-18 – comprese domeniche e festivi – e ha il dovere di comunicare la sua assenza entro il 1° giorno, come previsto, tra l’altro, dal contratto di lavoro applicabile.
Nel caso di lavoratore pubblico è l’Inps che deve inviare l’attestazione di malattia all’amministrazione pubblica di appartenenza, anche se la certificazione di malattia deve essere sempre inviata dal medico del Servizio Sanitario Nazionale all’Inps, sempre attraverso il SAC.
Il medico, da parte sua e sia per il settore privato e sia per quello pubblico, ha l’obbligo di compilare la certificazione medica su modulo telematico e, successivamente, deve inviare, sempre il canale telematico, al SAC che provvederà ad inoltrarla all’Inps.
Solo dopo l’invio il SAC dovrà fornire un numero che deve identificare in modo univoco il certificato stesso al fine di procedere alla stampa e alla sua consegna al lavoratore. Le disposizioni consentono al medico di annullare il certificato entro il 1° giorno dal rilascio e rettificare la data di fine prognosi.
Salve sono un dipendente di un’azienda S.p.A. settore trasporto pubblico ferroviario.
“Mi sono assentato per due giorni per malattia, ho comunicato al reparto di appartenenza lo stato di assenza per malattia, il medico curante invia il certificato di malattia on line all’INPS dandomi una copia cartacea con il relativo numero di protocollo.
Ora il reparto di appartenenza dell’azienda ferrofiaria chiede il certificato cartaceo! Ho l’obbligo di consegnarlo? Ho la mia azienda, a o l’Inps ha l’obbligo di imporre all’a mia azienda il contatto on line visto che è privata con funzioni pubbliche. Il nostro direttore amministrativo dice che non hanno l’bbligo perchè siamo privati, ma lavoriamo nel settore pubbligo, siamo soggetti a controlli della Corte dei Conti visto che ci sono finanziamenti pubblici”. Grazie Luciano 03/03/2011
Salve sono un lavoratore di una ditta privata. La mia domanda e’ può la mia ditta richiedermi anche la certificazione cartacea dopo che le ho’ fatto avere il num. di protocollo che mi ha rilasciato il mio medico?. Mi e’anche stato detto che se non le faro avere il documento cartaceo rischio il licenziamento e vero oppure mentono. Grazie