Bisogna distinguere tra un rapporto di lavoro a tempo determinato che può estinguersi principalmente per due motivi:
– scadenza naturale del termine
– compimento del lavoro
e un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che invece può cessare per
– accordo di entrambe le parti
– recesso unilaterale, ossia licenziamento oppure dimissioni
Le dimissioni sono libere. Unico obbligo è rappresentato dal dare preavviso secondo quanto viene stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL). Il licenziamento invece viene disciplinato da diverse leggi e deve essere sempre motivato e scritto. Il datore di lavoro può recedere solamente per giusta causa oppure per giustificato motivo.
1) Giusta causa è un concetto usato dal codice civile italiano (art. 2119 c.c.) per riferirsi ad un comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure a titolo provvisorio (in sostanza: neppure per il tempo previsto per il preavviso di licenziamento) – Via|Wikipedia
2) Si parla invece di Giustificato motivo quando c’è grave indampienza da parte del lavoratore. Possiamo trovare un Giustificato motivo oggettivo (che ha a che vedere con l’attività produttiva) oppure un Giustificato motivo soggettivo.
Diverso il caso dei licenziamenti collettivi che vengono attuati per ridurre il personale. Per cercare di eviatare questa soluzione estrema ci sono alcuni strumenti che hanno la funzione di essere degli ammortizzatori sociali.
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