La quattordicesima è una somma aggiuntiva che viene corrisposta una volta l’anno, ovvero con il rateo pensionistico di luglio.
Questa somma aggiuntiva è stata definita nel 2007 in seguito alle rivendicazioni avanzate dalle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil per cercare di recuperare il potere d’acquisto delle pensioni visto che anche la perequazione automatica non riesce a recuperare.
Per poter chiedere questa somma aggiuntiva è necessario possedere un reddito personale non eccedente il limite di una volta e mezza il trattamento minimo annuo dell’Inps (non superiore, per il 2011, a 9.114,89 euro annui con l’esclusione dei redditi derivanti da assegni per nucleo familiare/assegni familiari e da indennità di accompagnamento; il reddito da casa di abitazione; il TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata) ed è attribuita d’ufficio al compimento dell’età di 64anni, uomini e donne, salva verifica delle condizioni reddituali, attuata con procedura RED.
Il limite anagrafico è uguale per donne e uomini, e dà diritto alla somma aggiuntiva a partire dall’anno di compimento dell’età, nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi trascorsi con 64 anni d’età (compreso il mese nel quale si compie l’età).
La quattordicesima spetta per tutti i trattamenti pensionistici a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, così come prevede la legge 127/2007.
Se manca qualche informazione sulla sussistenza delle condizioni (di fatto solo quella relativa al reddito diverso dalle pensioni, che sono conosciute dal Casellario centrale pensionati), l’Ente previdenziale competente per la liquidazione della somma aggiuntiva la richiederà e, al momento in cui avrà ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino dalla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limite di prescrizione).
Si nota che ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.