L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito al raddoppio, messaggio n. 8847/2012, da 5 a 10 della prescrizione avviene per il recupero dei contributi non pagati opera soltanto se la denuncia interviene entro cinque anni dalla scadenza degli stessi .
Infatti, il messaggio sopracitato intende offrire chiarimenti alla circolare n. 31 dello scorso 2 marzo 2012 visto che sono pervenute da diverse Sedi richieste di chiarimenti alla circolare avente ad oggetto “Prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali. Denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in specie con riferimento alle modalità di computo del termine prescrizionale e ai requisiti del successivo atto interruttivo della prescrizione inviato dall’Istituto al datore di lavoro.
L’Inps ribadisce che la circolare in parola recepisce mutati orientamenti giurisprudenziali, ormai costanti e consolidati, alla luce dei quali la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti deve avvenire prima dello spirare della prescrizione quinquennale, e solo ove questo accada, diventa operante il meccanismo dell’allungamento dei termini prescrizionali da cinque a dieci anni, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lettera a), ultimo periodo della legge 335/1995.
Da questa considerazione una denuncia presentata dopo lo spirare del termine di cinque anni dalla scadenza per il versamento dei contributi non è atto idoneo a rendere operante il meccanismo suddetto e che, in nessun caso, potranno essere recuperati contributi per i quali, alla data della denuncia, sia già maturata l’ordinaria prescrizione quinquennale.
A titolo esemplificativo si chiarisce che, per contributi in scadenza a gennaio 2009, la prescrizione interviene a gennaio 2014.
In presenza di una denuncia che interviene entro 5 anni dalla scadenza del contributo (per esempio a gennaio 2012), la prescrizione maturerà a gennaio 2019 (e cioè entro 10 anni dalla scadenza del contributo). Ai fini dell’interruzione della prescrizione, in presenza di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, è comunque indispensabile che l’Istituto invii al datore di lavoro un atto interruttivo.
Il medesimo effetto non si determina in presenza di denunce presentate ad altri Enti ed in presenza di atti di iniziativa assunti da soggetti diversi, quali, per esempio, i verbali di altri Enti contenenti la contestazione dell’omissione contributiva.
► Novità sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro nel corso del 2012
► Chiarimenti Inps in di prescrizione dei contributi previdenziali