I redditi che concorrono alla formazione del reddito totale di una persona sono vari: ad esempio, i redditi da retribuzioni per lavoro, le pensioni, le rendite agrarie e da fabbricati.
In sintesi, formano il reddito tutti i redditi soggetti all’aliquota Irpef riferiti allo stesso anno in cui si percepisce la pensione sociale. Da ricordare che il reddito va considerato al netto delle imposte e dei contributi pagati.
Per il calcolo della pensione sociale dopo la riforma delle pensioni vengono considerati anche i redditi esenti da imposta che concorrono alla formazione del reddito. Ad esempio, la pensione di invalidità civile, la pensione sociale per i sordomuti, le pensioni di guerra, le rendite vitalizie erogate dall’Inail e tutte le altre prestazioni assistenziali erogate dallo Stato. Sono calcolati anche gli interessi bancari e postali e gli assegni alimentari corrisposti secondo la norma del codice civile.
Non concorrono alla formazione del reddito utile per il calcolo dell’assegno sociale e, soprattutto, per l’esclusione dal diritto all’assegno sociale, i seguenti redditi:
*L’assegno sociale stesso e quello del proprio coniuge;
*Il reddito della casa di abitazione;
*La pensione liquidata secondo il sistema contributivo a carico di enti previdenziali obbligatori, per un importo pari ad 1/3 della pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
*Le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
*Le competenze arretrata soggette a tassazione separata;
*Il trattamento di fine rapporto e le relative eventuali anticipazioni, la buonuscita, le indennità di anzianità, il premio di fine servizio e tutti i trattamenti similari;
*L’assegno per il nucleo familiare (ANF) e tutti i trattamenti di famiglia;
*Gli assegni per l’assistenza personale continuativa, quelli erogati dall’Inail per invalidità permanente assoluta e quelli erogati dall’Inps per i pensionati per inabilità;
*L’indennità di comunicazione per i sordomuti;
*L’assegno vitalizio degli ex combattenti della guerra;
*L’indennizzo previsto a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
I redditi da fabbricati distrutti o inagibili per eventi sismici sono esclusi per legge dal versamento Irpef e quindi anche dal calcolo per l’assegno sociale fino alla ricostruzione definitiva o alla dichiarazione di agibilità del fabbricato. In questo caso gli interessati devono presentare all’Inps un certificato del Comune che attesti la distruzione o l’inagibilità dei fabbricati.