Buone notizie per chi percepisce gli assegni familiari. Infatti, dal 1 luglio entrano in vigore i nuovi limiti di reddito per usufruire dell’Anf, ossia l’assegno per il nucleo familiare.
L’Inps, con la circolare n. 69 del 26 maggio 2010, ha rivalutato i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.
In ottemperanza della legge n. 153/88 che stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, l’Inps, con effetto dal 1° luglio, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, è intervenuta a fissare le nuove quote aggiornando le tabelle valide dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2011.
In base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2008 e l’anno 2009 è risultata pari allo 0,7 per cento.
L’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto ai lavoratori italiani e stranieri dipendenti da aziende italiane operanti in Italia o all’estero, ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito (disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e malattia), ai titolari di prestazioni previdenziali, ai pensionati ex lavoratori dipendenti.
Ricordiamo che dal 1998 spetta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata che paghino, per l’anno 2010, l’aliquota del 26,76%.
L’importo dell’assegno è fortemente dipendente con la composizione del nucleo familiare e con il relativo reddito.
Per usufruire dell’assegno non si devono superare i limiti di reddito previsti e il reddito familiare deve essere costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o equiparati.
Non devono essere considerati i redditi derivanti da trattamenti di fine rapporto, le rendite Inail, le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e gli stessi trattamenti di famiglia.
I redditi da considerare è quello conseguito da tutti i componenti nell’anno precedente il 1 luglio di ciascun anno ed è valido fino al 30 giugno dell’anno successivo.