Il referente unico per la persona disabile, ecco la vera novità dell’articolo 33 della legge 104/92, modificato dal recente Collegato lavoro di novembre.
Ricordiamo che i lavoratori possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Non solo, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa anche in maniera continuativa.
Il Collegato lavoro interviene stabilendo che questo diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.
Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.
Ricordiamo che questi permessi si cumulano con quelli previsti all’articolo 7 della legge n. 1204 del 1971.
In sostanza, il nuovo comma dell’articolo 33 della legga 104/92 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore la possibilità di fruire dei permessi per l’assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave.
Ecco perchè i permessi non possono essere fruiti alternativamente da più beneficiari.
È ammessa una sola deroga ed è in favore genitori, anche adottivi, di figli con grave disabilità, ai quali viene riconosciuto un ruolo diverso nei confronti del bambino rispetto a quello svolto da altri familiari.
In questo caso particolare è riconosciuta la possibilità di fruire dei permessi alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile.
A questo riguardo ricordiamo che l’Inps concede, in casi particolari, i permessi disgiunti che permettono ad uno stesso lavoratore di fruire di più permessi mensili per assistere più familiari disabili non lavoratori.
In questo caso l’Inps richiede al lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella quale dichiara di non poter assistere con un solo permesso i familiari in questione.